FESTIVAL “SAN MARINO SONG CONTEST”
IL CONCORSO MUSICALE COLLEGATO ALL’EUROVISION SONG CONTEST EDIZIONE 2025/2026
Premesso che:
- La Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino (nel prosieguo indicato, per brevità, Segreteria di Stato), la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino (nel prosieguo, per brevità, San Marino RTV) e Media Evolution S.r.l. con sede in Via III Settembre n. 99, Repubblica di San Marino, SM 47890, C.O.E. SM 29275 (di seguito, per brevità, ME) hanno convenuto la realizzazione di un concorso di natura musicale, sviluppato in più fasi, sfruttando canali digitali ai fini preselettivi e momenti in presenza nella Repubblica di San Marino al fine d’individuare il Vincitore da far iscrivere in rappresentanza di San Marino RTV all’Eurovision Song Contest 2026.
San Marino RTV, in qualità di membro della EBU, ha il diritto di iscrivere un Artista all’Eurovision Song Contest, in rappresentanza della Repubblica di San Marino.
- La Segreteria di Stato, d’intesa con San Marino RTV, affida a ME l’organizzazione delle prime fasi del San Marino Song Contest denominate “Dreaming San Marino Song Contest” (verifica d’idoneità/iscrizioni, casting, stage & live academy), mentre San Marino RTV organizza e produce le due Semifinali e la Finale denominata “San Marino Song Contest”, curandone anche la trasmissione televisiva e l’iscrizione del Vincitore all’Eurovision Song Contest 2026.
- ME ha espresso la volontà di proseguire nell’attività di progettazione, organizzazione e realizzazione delle prime fasi del San Marino Song Contest (denominate “Dreaming San Marino Song Contest”). Compito di ME è quello di redigere, per le prime fasi del San Marino Song Contest denominate “Dreaming San Marino Song Contest”, un Regolamento Generale, in linea con il Regolamento dell’Eurovision Song Contest, nel quale saranno indicate e disciplinate le condizioni generali dell’iscrizione, le condizioni di selezione e tutte le disposizioni necessarie al fine di garantire la regolarità delle fasi del Contest: il Premio del Vincitore del San Marino Song Contest (o del successivo classificato qualora lo stesso rinunci) sarà l’iscrizione all’Eurovision Song Contest 2026, che avverrà a cura di San Marino RTV.
San Marino RTV provvederà in particolare — in coerenza con il contratto di sinergia pubblico-privato — alla direzione tecnico-artistica, produzione, organizzazione, gestione amministrativa, logistica e diffusione:
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- di n. 2 (due) Semifinali con la partecipazione, orientativa, di 20 (venti) concorrenti ciascuna (fino a 40 complessivi);
- della Finale del San Marino Song Contest (con trasmissione televisiva).
- La Segreteria di Stato e San Marino RTV, unitamente a ME, intendono sviluppare un concorso che permetta, nel mondo, a qualsiasi cittadino di ogni nazionalità e d’ogni lingua, di partecipare e vincere ed accedere all’Eurovision Song Contest 2026.
San Marino RTV opera attraverso il proprio canale televisivo unico 550 (Digitale Terrestre – Tivùsat – Sky), nonché tramite la radio e le proprie piattaforme digitali e social ufficiali, garantendo una copertura completa e multicanale del San Marino Song Contest.
Il percorso per l’individuazione del concorrente che accederà all’Eurovision Song Contest 2026 è diviso in due fasi: la prima denominata “Dreaming San Marino Song Contest” e la successiva denominata “San Marino Song Contest”, con risvolto televisivo, sotto l’egida ed organizzazione di San Marino RTV, che prevede due Semifinali e la Finale con la proclamazione del Vincitore.
- ME, con il presente Regolamento relativo all’edizione 2025/2026, disciplina le modalità d’iscrizione-accesso-selezione alle fasi denominate “Dreaming San Marino Song Contest” finalizzate alla realizzazione del San Marino Song Contest, il cui Vincitore avrà facoltà di accedere, previa presentazione di San Marino RTV, all’Eurovision Song Contest 2026.
Il presente Regolamento riguarda in particolare le prime fasi del Festival denominate “Dreaming San Marino Song Contest”, organizzate da ME, che determinano la scelta dei 40 (quaranta) concorrenti ammessi alle due Semifinali del San Marino Song Contest, organizzate e prodotte da San Marino RTV. Le Semifinali selezioneranno n. 10 (dieci) concorrenti (n. 5 per ciascuna Semifinale) che accederanno alla Finale del San Marino Song Contest, nella quale i concorrenti, come sopra individuati, gareggeranno pubblicamente unitamente ad eventuali artisti invitati da San Marino RTV. Una Giuria qualificata, nominata da San Marino RTV, designerà il Vincitore del San Marino Song Contest, il quale avrà la facoltà di rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026.
Tutto ciò premesso,
MEDIA EVOLUTION S.R.L.
in ottemperanza agli accordi sopra richiamati ed in piena armonia con gli enti suddetti, assume, per l’edizione 2025/2026 del San Marino Song Contest, il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1 – I CONCORRENTI
Possono, da oggi, richiedere d’iscriversi al Dreaming San Marino Song Contest tutte le persone fisiche, aventi al 30/09/2025 compiuto i 16 (sedici) anni d’età, e ciò presentando la relativa domanda d’iscrizione (d’ora in poi Concorrenti) per partecipare sia in qualità di singoli interpreti, sia in qualità di gruppo musicale con interprete (ad esempio duo, band etc.). Le iscrizioni termineranno il 20/01/2026.
Per i minorenni occorrerà l’assenso e la sottoscrizione dell’iscrizione da parte dei genitori esercenti la potestà, i quali s’impegnano sin d’ora a collaborare attivamente per il rilascio dell’autorizzazione prescritta per l’esibizione dei minori nel Dreaming San Marino Song Contest, sottoscrivendo a tal fine il modulo di assenso ed ogni occorrente documento e/o richiesta: il rilascio del nulla osta da parte dell’Ufficio competente costituisce condizione per partecipare a tutte le fasi del Dreaming San Marino Song Contest.
I genitori (ed anche uno solo di essi in caso di presenza d’uno solo dei due) e/o il tutore qualora nominato dall’autorità giudiziaria competente in materia (nel prosieguo anche indicato come genitore) saranno i soli responsabili per ogni presenza, atto e/o comportamento dei loro figli nell’ambito delle attività del San Marino Song Contest, manlevando ME, San Marino RTV e Segreteria di Stato.
Art. 1 BIS – Wild Card per i Concorrenti residenti a San Marino
Tutti gli artisti residenti nella Repubblica di San Marino possono iscriversi al Dreaming San Marino Song Contest e partecipare alle selezioni, previste al successivo art. 2, al pari degli altri Concorrenti.
Qualora nessun Concorrente sammarinese venga selezionato per accedere alla Finale del San Marino Song Contest di cui al successivo art. 2, lettera e), ME assegnerà, al miglior classificato tra i Concorrenti sammarinesi esclusi, una Wild Card, che gli consentirà di accedere direttamente alla Finale del San Marino Song Contest.
Art. 2 – IL PERCORSO DEL SAN MARINO SONG CONTEST
Al fine di proclamare il Vincitore del San Marino Song Contest, i Concorrenti dovranno effettuare il seguente percorso:
A) Fase “Dreaming San Marino Song Contest” (di competenza ME)
- Verifica d’idoneità/Iscrizione online sul sito https://dreamingsanmarinosongcontest.com/ (nel prosieguo, per brevità, Sito) con richiesta di Verifica d’idoneità;
- Casting da svolgersi nell’arco di un giorno;
- Stage & Live Academy: fase formativa e di selezione dei n. 40 (quaranta) Concorrenti che accederanno alle n. 2 (due) Semifinali (20 per ciascuna Semifinale).
B) Fase “San Marino Song Contest” (di competenza San Marino RTV)
- Semifinali di selezione n. 2 (due), prodotte e trasmesse da San Marino RTV, all’esito delle quali n. 5 (cinque) Concorrenti per ciascuna Semifinale accederanno alla Finale;
- Finale del San Marino Song Contest, organizzata e trasmessa da San Marino RTV, nel corso della quale verrà proclamato il Vincitore che, con il brano eseguito in Finale, sarà iscritto da San Marino RTV all’Eurovision Song Contest 2026, previa verifica di tutte le idoneità.
Tutta la documentazione inerente alla fase Dreaming San Marino Song Contest (di competenza ME) rimarrà in archivio per 3 (tre) mesi dal termine della Finale.
a) VERIFICA D’IDONEITÀ – ISCRIZIONI ONLINE (ME)
La Verifica d’idoneità è gratuita ed è finalizzata unicamente alla verifica dello stato d’idoneità alla competizione di ogni Concorrente attraverso una valutazione effettuata da un esperto del settore, scelto insindacabilmente da ME, che esprime un giudizio positivo o negativo. Resta inteso che anche in caso d’esito negativo il Concorrente potrà iscriversi ai Casting.
La Verifica d’idoneità inizierà da oggi, terminerà il 17/01/2026 e si svolgerà online attraverso l’invio a ME di un apposito form presente nel Sito alla sezione “Verifica d’idoneità: form online”, con cui potrà essere inviato il materiale richiesto (link video e/o file mp3) come specificato nella medesima sezione.
b) CASTING (ME)
Questa fase si terrà a San Marino nel luogo che verrà indicato da ME, orientativamente nella Sala Eventi del San Marino Outlet Experience in Falciano, Str. degli Angariari n. 41, e consisterà indicativamente in più sessioni di durata pari ad 1 (una) giornata.
Le sessioni saranno pubblicate sul Sito ufficiale del Dreaming San Marino Song Contest e varranno quale comunicazione finale ai Concorrenti.
Il Casting consiste in una fase di selezione tramite audizione privata, su base dal vivo (half playback), e valutazione da parte della Giuria accreditata e decisa da ME, la quale ammetterà alla successiva fase Stage & Live Academy indicativamente 230 (duecentodieci) o più Concorrenti, fermo restando che ME si riserva la decisione in merito al numero esatto: Incontro che sarà registrato a cura di ME.
La decisione della Giuria è inappellabile. In particolare il Concorrente, anche all’atto del Casting, deve formalmente comunicare a ME, qualsiasi fatto, elemento, vicenda, relazione od altro che possano in tutti od in parte, costituire anche indirettamente causa ed alterazione da parte della Giuria, o suo componente o di chiunque dell’organizzazione di ME, del voto della Giuria che deve essere libero e basato su valutazioni artistiche meritocratiche sulla base del personale convincimento del giudicante. L’avvenuta partecipazione del Concorrente e/o giudicante e/o membro dell’organizzazione, ad altri contest/festival dovrà essere evidenziato sia dal Concorrente, che dal Giurato al fine della sostituzione del Giurato, stante l’andamento della partecipazione dei Concorrenti a molteplici contest/festival. Quanto sopra deve essere applicato per tutte le fasi del Dreaming San Marino Song Contest.
Solo per i Concorrenti residenti in Paesi non confinanti con l’Italia, il Casting potrà essere effettuato, dietro richiesta del Concorrente stesso, mediante collegamento da remoto secondo le modalità e date che verranno decise insindacabilmente da ME e che verranno comunicate al Concorrente richiedente tramite servizio telematico a mezzo mail.
A chiarimento di quanto sopra, per Paesi confinanti con l’Italia s’intendono: Svizzera, Francia, Austria e Slovenia.
c) STAGE & LIVE ACADEMY (ME)
Lo Stage & Live Academy (anche “LA”) si terranno orientativamente in quattro sessioni con inizio da febbraio 2026 secondo calendario insindacabile pubblicato sul Sito del Dreaming San Marino Song Contest; l’ultima sessione si svolgerà con termine il 25/02/2026; si ribadisce che il tutto avverrà secondo un calendario che verrà deciso insindacabilmente da ME e che verrà comunicato ai Concorrenti tramite pubblicazione sul Sito nell’apposita sezione “Stage & Live Academy”.
Le LA sono finalizzate all’esibizione, dopo l’Accademia, del Concorrente avanti alla Giuria scelta insindacabilmente da ME, che giudicherà e valuterà i partecipanti e il loro brano.
Le LA saranno n. 8 (otto) di circa n. 30 (trenta) Concorrenti ciascuna; da ognuna n. 5 (cinque) Concorrenti accederanno alle Semifinali. I Concorrenti complessivi ammessi alle due Semifinali di cui alla successiva lettera d) saranno n. 40 (quaranta), ossia n. 20 (venti) per ciascuna Semifinale.
d) SEMIFINALI (San Marino RTV)
Fase riservata ai Concorrenti scelti dalla Giuria all’esito delle LA.
Le Semifinali si terranno a San Marino orientativamente il 03/03/2026 e il 04/03/2026.
I Concorrenti gareggeranno tra loro, su base dal vivo (half playback) davanti al pubblico e a una Giuria qualificata composta da esperti del settore scelti insindacabilmente da San Marino RTV, che produce e diffonde le due Semifinali.
La valutazione della Giuria è inappellabile, resa e motivata pubblicamente a fine esibizione, sulla base di criteri di validità artistica, originalità e capacità interpretativa-esecutiva di ciascun singolo Concorrente.
Le Semifinali sono n. 2 (due).
La Giuria decreterà gli ammessi alla Finale
I Concorrenti selezionati dalle Semifinali parteciperanno alla Finale, nel corso della quale gareggeranno tra loro e con Artisti invitati e scelti da San Marino RTV. La Giuria ammetterà alla Finale indicativamente 10 (dieci) Concorrenti, ossia n. 5 (cinque) Concorrenti per ciascuna delle due Semifinali.
Resta inteso comunque, e prendono atto tutte le parti, che i minori non potranno esibirsi né nelle Semifinali, né nella Finale dopo le ore 24.00; per cui, nell’ipotesi in cui il Concorrente superi le prime fasi di selezione previste, non potrà partecipare a quelle successive se oltre le 24.00 suddette; in tale evenienza, verranno utilizzate registrazioni audio-video del Concorrente.
e) FINALE DEL SAN MARINO SONG CONTEST (San Marino RTV)
La Finale si svolgerà orientativamente il 07/03/2026 al Teatro Nuovo Dogana od altro luogo deciso da San Marino RTV d’intesa con ME.
La data della Finale potrà essere modificata per esigenze insindacabili di palinsesto di San Marino RTV.
Accedono alla Finale n. 10 (dieci) Concorrenti (n. 5 per ciascuna Semifinale), oltre all’eventuale Concorrente sammarinese di cui all’art. 1 BIS.
f) CONCORRENTI INDIVIDUATI DA SAN MARINO RTV
San Marino RTV si riserva d’individuare, a proprio insindacabile giudizio, fino ad un massimo di n.9 (nove) Concorrenti per progetti di particolare rilevanza ed interesse artistico musicale di cui uno individuato in collaborazione e scelto da NO NAME RADIO Powered by RAI.
Nel caso in cui, a discrezione di San Marino RTV, vengano individuati uno o più Concorrenti anzidetti, questi potranno accedere alla Finale – in aggiunta ai n. 10 (dieci) Finalisti così come individuati al comma e) che precede, oltre all’eventuale Concorrente sammarinese di cui all’art. 1 BIS, e ciò senza necessità di partecipare alle fasi precedenti del San Marino Song Contest, fermo l’obbligo d’iscrizione ed integrale accettazione del presente Regolamento.
Condizione essenziale per accedere alla Finale è la sottoscrizione integrale, non negoziabile, né discutibile, entro 3 (tre) giorni dalla conclusione delle Semifinali, di tutte le dichiarazioni di garanzia circa la solvibilità e la capacità progettuale (in caso di vittoria) per la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026; i Concorrenti dovranno dimostrare adeguate capacità finanziarie e disponibilità di società fonografica ed editoriale di qualità, oppure, per produzioni in proprio, condizioni progettuali di qualità e concreta fattibilità, come concordato tra San Marino RTV e Segreteria di Stato.
Il Concorrente non ritenuto idoneo non potrà accedere alla Finale.
ME potrà formulare proposta contrattuale al Concorrente (condizionata all’eventuale vittoria) volta a garantire solvibilità e qualità progettuale per la corretta partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026; tale proposta dovrà essere accettata e sottoscritta da parte del Concorrente e/o autori del brano in gara e/o produttori e/o qualunque avente diritto, entro e non oltre il 28/02/2026, a pena di decadenza dalla partecipazione alla Finale.
In Finale i Concorrenti dovranno presentare lo stesso brano inedito eseguito nelle Semifinali.
Il Vincitore sarà proclamato da una Giuria di esperti composta da n. 5 (cinque) membri scelti insindacabilmente da San Marino RTV (uno dei quali con funzione di Presidente).
Il Vincitore del San Marino Song Contest, con il brano eseguito alla Finale, sarà, a cura di San Marino RTV, iscritto all’Eurovision Song Contest 2026, previa verifica di tutte le idoneità.
Il Vincitore del San Marino Song Contest s’impegna anche per il fatto del terzo, ora per allora, a sottoscrivere e far sottoscrivere ogni e qualsivoglia documento necessario per la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026, a titolo di totale accettazione e conoscenza con obbligo di piena e totale integrale esecuzione, quale il contratto di licenza 2026 tra il titolare dei diritti sulla registrazione audio-video del brano eseguito alla Finale e la società fonografica decisa dall’Eurovision Song Contest, che sarà nel contempo pubblicato sul Sito per la piena integrale conoscenza dei Concorrenti, i quali comunque sin d’ora confermano d’aver preso visione della licenza del 2025, che, orientativamente, sarà quella valida per il 2026, e la cui sottoscrizione costituisce obbligo per la partecipazione alla Finale del San Marino Song Contest.
Il Vincitore del San Marino Song Contest s’impegna, anche per il fatto del terzo, ora per allora, ad attenersi a tutte le regole, impegni e condizioni previste del Regolamento dell’Eurovision Song Contest 2026.
Art. 3 – ISCRIZIONE AL DREAMING SAN MARINO SONG CONTEST
Tutti coloro che godono dei requisiti di cui all’art. 1 potranno iscriversi al San Marino Song Contest da oggi sino al 20/01/2026, a prescindere dall’aver effettuato la Verifica d’idoneità (non vincolante).
Tutti i moduli d’iscrizione sono pubblicati nel Sito del Dreaming San Marino Song Contest alla sezione “Iscrizioni”.
Non saranno accolte domande incomplete/non sottoscritte o prive di ricevuta del versamento delle quote.
Per i minorenni, oltre alla loro iscrizione, è necessaria la firma dei genitori esercenti la potestà.
3.1 CASTING (ME)
Tutti coloro che vorranno iscriversi alla fase di Casting, sia in presenza, che tramite collegamento da remoto se ricorrono le condizioni di cui al precedente art. 1), dovranno presentare la relativa domanda d’iscrizione, previo versamento della quota d’iscrizione fissata in:
- Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00), IVA inclusa, e ciò tanto per i singoli quanto per i gruppi;
Il pagamento delle quote d’iscrizione che costituisce condizione essenziale dell’iscrizione stessa, potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c della Media Evolution S.r.l. con sede in Via III Settembre n. 99, Repubblica di San Marino, SM 47890, C.O.E. SM 29275, in persona dell’Amministratore Unico Sig. Denny Montesi, alle seguenti coordinate: CODICE IBAN SM97V0328709801000010314343
3.2 STAGE & LIVE ACADEMY (ME)
Tutti coloro che hanno avuto esito positivo dalla fase di Casting potranno iscriversi alla successiva fase di Stage & Live ACADEMY, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla suddetta valutazione e versando la quota di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00), IVA inclusa, che ne costituisce condizione.
In caso di mancata iscrizione nel termine anzidetto di 3 (tre) giorni, il Concorrente decade dalla possibilità d’iscriversi alla fase di Stage & Live ACADEMY.
Per i cittadini/gruppi sammarinesi l’iscrizione è unica ed è fissata a Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) purché avvenga entro il termine del 31/01/2026.
La domanda d’iscrizione alla fase di Stage & Live ACADEMY è pubblicata sul sito del Contest ed il versamento della quota prevista, che ne costituisce condizione di validità, dovrà avvenire sul c/c di ME.
3.3 SEMIFINALI / FINALE (San Marino RTV)
Non è prevista alcuna quota d’iscrizione per la fase di Semifinali e nulla per la Finale.
Art. 4 – I BRANI MUSICALI
Il Concorrente, all’atto della partecipazione a ciascuna fase del Contest, consegnerà 2 (due) brani e per ciascuno di questi le basi musicali (solo parte strumentale) e, per gli stessi brani, anche 2 (due) basi complete (musica e voce) della durata massima di 3 (tre) minuti.
Le basi musicali (half playback) dovranno essere consegnate in formato file WAVE di adeguata qualità, ove deve essere specificato il nome e cognome del Concorrente, nonché il titolo dei brani presentati con il relativo ordine d’esecuzione.
Con la sottoscrizione del presente regolamento il Concorrente presta il consenso affinché le basi musicali consegnate a ME non vengano restituite e possano essere cancellate e/o mandate al macero dopo la conclusione del Contest.
Resta inteso che, essendo lo scopo del Contest quello d’individuare il Vincitore che rappresenterà San Marino RTV all’Eurovision Song Contest 2026, i suddetti brani dovranno essere in linea con tale scopo.
4.1 CASTING
I brani potranno essere 2 (due), nella lingua liberamente scelta dal Concorrente, su base in half playback a libera scelta del Concorrente.
La durata di ciascun brano su base in half playback non potrà essere superiore a 3 (tre) minuti e se più lunga potrà essere sfumata durante l’audizione.
4.2 STAGE & LIVE ACADEMY
Il brano sarà solo uno, in lingua a libera scelta del Concorrente, e dovrà essere obbligatoriamente il
brano inedito (art. 5) che s’intende presentare all’Eurovision Song Contest 2026.
La durata totale dell’esecuzione, in half playback, dovrà essere non superiore a 3 (tre) minuti massimo (durata prevista dei brani dell’Eurovision Song Contest) e, se superiore, determinerà l’esclusione del Concorrente.
4.3 SEMIFINALI/FINALE
Il brano sarà solo uno e dovrà essere obbligatoriamente il brano inedito presentato allo Stage & Live ACADEMY.
La durata dell’esecuzione dal vivo dovrà essere non superiore a 3 (tre) minuti massimo (durata prevista dei brani dell’Eurovision Song Contest) e, se superiore, determinerà l’esclusione del Concorrente.
Art. 5 – DEFINIZIONE DI COVER E DI INEDITO
Con riferimento ai brani da presentare al Contest, s’intende:
A) Per brano cover un brano musicale interpretato e pubblicato in precedenza da altro Artista di chiara fama che ne è l’interprete originale. Per pubblicato s’intende un brano presentato ed utilizzato in qualsiasi forma e/o modo, compresa la messa a disposizione per il pubblico, anche a titolo gratuito (ad es. internet), e/o utilizzo in altro concorso.
B) Per brano inedito deve intendersi un brano che, alla data dell’01 settembre 2025, non è mai stato interpretato e/o eseguito e/o utilizzato dallo stesso Concorrente e/o altro Artista, in qualsiasi forma e/o modo, e che non sia già stato pubblicato, duplicato, messo in commercio e/o trasmesso tramite radio e/o TV e/o utilizzato in altro concorso, né che sia reperibile quale registrazione nei negozi e/o nel web (YouTube) e/o in qualsiasi sito internet e/o in forma digitale e/o streaming in linea con il Regolamento dell’Eurovision Song Contest stabilito dalla European Broadcasting Union (EBU) e approvato dall’organo di governo del concorso, il Reference Group: si da atto che qualora il Regolamento EBU stabilisca una data, per la definizione di brano inedito, successiva all’01/09/2025, questa sarà la data vincolante e, come tale, imperativamente recepita e valida nel presente Regolamento.
Art. 6 – COMPORTAMENTO
I Concorrenti della manifestazione prendono atto della rilevante importanza del Contest che vede coinvolta la Segreteria di Stato ed San Marino RTV, nonché della funzione d’accesso all’Eurovision Song Contest e, pertanto, garantiscono l’obbligo personale e si impegnano, per tutta la durata del Contest, a tenere sempre un comportamento ed un contegno disciplinarmente corretti, evitando di ledere con la propria esibizione, in qualsiasi modo, i diritti dei terzi.
In particolare, il Concorrente dovrà segnalare, prima o durante ogni esecuzione, ma prima della sua fine, qualsiasi o/e eventuale incompatibilità e/o conflitto d’interessi con uno dei Giurati, in modo che ME, magari interpellando RTV e/o la Segreteria di Stato, potrà valutare il cambio del Giurato per avere una valutazione totalmente asettica, trasparente e prettamente meritocratica, secondo la valutazione artistica libera ed indipendente dei Giurati.
L’omissione di tale segnalazione costituisce violazione grave delle regole comportamentali con conseguente esclusione/radiazione del Concorrente.
Il Concorrente che giunge in ritardo ad una convocazione sarà eliminato.
Durante le esibizioni, fermo quanto all’art. 2 lettera b, i Concorrenti non potranno assumere atteggiamenti e movenze o usare abbigliamenti e acconciature in contrasto con i principi del buon costume ovvero in violazione di norme di legge (della Repubblica di San Marino), ed in particolare sulla tutela dello Stemma della Repubblica, o di diritti anche di terzi, né potranno pronunziare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti od indossare capi di vestiario aventi riferimenti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali o lesivi dell’immagine della Repubblica di San Marino.
In occasione della serata finale televisiva, ME potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare abbigliamento, accessori, acconciature, gesti e tutto quanto ritenuto in contrasto con i valori contenuti nel Codice Etico di San Marino RTV (https://www.sanmarinortv.sm/chi-siamo/azienda/codice-etico-c195/codice-etico-a182741) ai quali ME si riferisce.
ME si riserva altresì il diritto di escludere in qualsiasi momento i Concorrenti dalle varie fasi del Dreaming San Marino Song Contest qualora questi non si conformino alle norme del presente Regolamento ovvero qualora assumano una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede e/o un contegno irrispettoso della decenza e della morale pubblica.
I Concorrenti dovranno porre particolare attenzione, dare atto ed accettare integralmente il Codice Etico ed il Modello Organizzativo dell’emittente televisiva che manderà in onda la diretta.
In particolare, è tassativamente escluso che chiunque possa ottenere la possibilità di passare ad una fase successiva o addirittura accedere alla Finale in base ad accordi con chiunque poiché, per poter giungere alla Finale, si devono superare le fasi previste dal presente Regolamento e ciò in virtù del merito di ciascun Concorrente. Ai fini del corretto e regolare svolgimento del Dreaming San Marino Song Contest, i Concorrenti, e per i minorenni i genitori e/o i tutori, ora per allora, si impegnano ed obbligano a segnalare a ME la presenza di soggetti millantatori che, spacciandosi per addetti e/o collaboratori del Dreaming San Marino Song Contest, chiedano denaro oppure offrano prestazioni di qualsiasi genere e tipo oppure propongano illegittimi accordi per superare le valutazioni e/o le fasi di selezione e/o per giungere direttamente alla Finale. I Concorrenti sono, quindi, invitati a diffidare di coloro che non sono iscritti nell’elenco dei Collaboratori Ufficiali, segnalando ogni abuso a ME.
L’omissione di tale segnalazione, al pari d’ogni accordo con detti millantatori da parte del Concorrente e/o dei genitori esercenti la potestà e/o di chiunque per conto ed interesse del Concorrente e/o di detti genitori, determinerà la piena facoltà per ME di escludere ed eliminare d’ufficio il Concorrente dal Dreaming San Marino Song Contest, stante anche la violazione del rapporto fiduciario, riservandosi ME, altresì, l’azione per il risarcimento del danno morale e materiale subito.
Art. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONCORRENTI
7.1. COMPENSI E/O RIMBORSI
I Concorrenti della manifestazione si impegnano incondizionatamente, senza pretesa di compenso alcuno. Le spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a carico dei Concorrenti, al pari delle basi musicali (master).
In caso di eventuale mancato svolgimento del Dreaming San Marino Song Contest per causa di forza maggiore (ad es. COVID) i Concorrenti avranno diritto, se richiesto, alla sola restituzione degli importi corrispondenti alle quote di iscrizione già versate; per nessun altro motivo sono previsti rimborsi.
Rimane esclusa ogni ulteriore pretesa e/o ragione nei confronti di ME e del Dreaming San Marino Song Contest e dei soggetti di cui in premessa.
7.2. RINUNCE O RITIRI
I Concorrenti all’atto di sottoscrizione della domanda d’iscrizione accettano e sottoscrivono espressamente l’obbligo contrattuale non rescindibile di rifondere ME per danni d’immagine subiti in caso di immotivata non partecipazione alla Finale qualora selezionati fra i Finalisti, compreso l’eventuale partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026 ed, in tal ultimo caso, anche i danni patiti da San Marino RTV competente per l’iscrizione all’Eurovision Song Contest 2026. I Concorrenti ritiratisi dalle fasi precedenti non avranno comunque diritto di richiedere alcun rimborso.
7.3 SQUALIFICHE/RADIAZIONI
Nel caso di squalifica, secondo il prudente apprezzamento di ME rispetto al Regolamento in genere, il Concorrente classificatosi al posto immediatamente successivo subentrerà nei diritti e facoltà spettanti al Concorrente squalificato, e così via dicendo, il tutto compatibilmente con i tempi di realizzazione del Dreaming San Marino Song Contest e dietro insindacabile decisione di ME.
Costituiscono grave violazione del presente Regolamento i fatti previsti all’art. 2b) et 6) con conseguente facoltà di ME, a suo insindacabile giudizio, di stabilire la squalifica/radiazione del Concorrente.
7.4. IMPEGNI
Con la sottoscrizione del presente regolamento e la partecipazione al Dreaming San Marino Song Contest i Concorrenti s’impegnano, ora per allora, a titolo gratuito e senza oneri e/o costi di nessun genere e tipo, a cedere a ME il diritto di riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto attuale o di futura invenzione la propria immagine, la propria voce, il proprio nome e le prestazioni artistiche dagli stessi rese durante tutto il Dreaming San Marino Song Contest, con pieno diritto da parte della stessa di riprodurre, diffondere, trasmettere, mettere a disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare, stampare, pubblicare e proiettare le riprese e/o fotografie e/o registrazioni, sia nella loro integrità sia in modo parziale, unitamente al Dreaming San Marino Song Contest oppure separatamente, con ogni mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: TV terrestre, satellitare, cavo, radio, radio web, tv web, social network, internet, downloading, streaming, sistemi analogici e/o digitali, DVB-T, DVB-H, DVB-X, online e offline, telefonia fissa e mobile, UMTS, GPRS, HSDPA etc.), o che verrà inventato in futuro, in qualunque forma e modo, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio, attraverso siti internet, radio web, tv web, social network etc., anche mediante cessione totale e/o parziale a terzi.
Resta inteso che le cessioni di cui sopra hanno rilevanza essenziale per la partecipazione al Dreaming San Marino Song Contest e di ciò si è tenuto conto anche nella determinazione delle quote d’iscrizione (compresa la fase gratuita), anche per remunerare forfettariamente i Concorrenti.
7.5. CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLE SEMIFINALI
A completamento ed integrazione di quanto previsto al precedente art. 7.4 (Impegni) a carico dei Concorrenti, si precisa che i Concorrenti selezionati per le Semifinali s’impegnano, ora per allora, a:
I) cedere a ME il master delle basi musicali che saranno utilizzate dai Concorrenti, il quale dovrà essere di loro piena ed esclusiva proprietà, libero da ogni e qualsiasi diritto (salvo quello SIAE nella sua esecuzione per i brani da questa tutelati) per i c.d. diritti connessi tanto del produttore fonografico quanto degli esecutori (con specifica manleva da parte del Concorrente tenendo questo tali costi a suo esclusivo carico) dandosi atto che il Concorrente ha, in proprio, tali diritti e che, con la partecipazione al Dreaming San Marino Song Contest, rinuncia ad ogni e qualsiasi indennizzo/rimborso/corrispettivo od altro anche a titolo di equo compenso, essendosi tenuto conto di ciò nella determinazione del corrispettivo d’iscrizione al Dreaming San Marino Song Contest compresa la cessione a ME ed attesa la gratuità delle Verifiche d’idoneità anche per tale sinallagma.
In particolare, i Concorrenti, con detta cessione, a titolo gratuito e senza oneri e/o costi di nessun genere e tipo, e con facoltà di cessione a terzi, del master delle basi musicali dei brani presentati al Dreaming San Marino Song Contest di cui al precedente art. 5, si impegnano a cedere i c.d. diritti connessi tanto del produttore fonografico quanto degli esecutori (con specifica manleva da parte del Concorrente tenendo questo tali costi a suo esclusivo carico) ed il Concorrente, ora per allora, assumendo la piena responsabilità, dichiara che sarà lui a consegnare le basi/tracce atte alla duplicazione direttamente alla produzione, dichiarando e garantendo d’essere il solo, esclusivo ed unico titolare e proprietario di tutti i diritti fonografici su queste, d’averne acquisito i diritti da ogni e qualsiasi collaboratore ed avente diritto, e di poter, liberamente e senza pregiudizio o limitazioni, trasferire i diritti di utilizzazione, compresi appunto la diffusione in ogni forma e modo, la messa a disposizione del pubblico, la registrazione e tutti i diritti secondari in genere, alla ME, che riceve, e ciò è parte integrante della partecipazione al Concorso, stante la determinazione della quota, che ha anche tenuto conto di questa essenziale ed inderogabile cessione, non esclusiva, per il periodo dalla consegna dei brani (master audio) sino al 31/12/2026;
II) consegnare a ME, prima della data della Semifinale, il master delle basi complete (musica e voce) dei brani presentati al Dreaming San Marino Song Contest di cui al precedente art. 5 (brano cover e brano inedito), in formato file WAVE di adeguata qualità fonografica;
III) partecipare ad attività live a carattere promozionale e/o a concerti organizzati nella Repubblica di San Marino a fronte del solo rimborso spese e ciò sino al 31/12/2026.
Delle obbligazioni e cessioni di cui sopra si è tenuto conto per tutto quanto a carico di ME nell’organizzazione del Dreaming San Marino Song Contest e costituiscono condizione essenziale per l’accesso al San Marino Song Contest.
Art. 8 – FACOLTÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
8.1. AZIONI PROMO PUBBLICITARIE DELL’ORGANIZZATORE E DEI SOGGETTI DI CUI IN PREMESSA
È facoltà di ME e RTV quella di abbinare al San Marino Song Contest e/o alla diffusione televisiva e/o radiofonica dello stesso, una o più iniziative a carattere promo-pubblicitario, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di patrocinio, telepromozioni, sponsorizzazioni, merchandising, senza che alcuno dei Concorrenti possa avere nulla a pretendere.
Con la sottoscrizione del presente regolamento, i Concorrenti s’impegnano, ora per allora, a concedere a ME, a titolo gratuito, il diritto di utilizzare la propria immagine per le iniziative promo-pubblicitarie di cui sopra, il tutto per la durata di quattro anni dalla sottoscrizione del presente Regolamento, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione delle quote d’iscrizione di cui al precedente art. 4.
8.2. RIPRESE TV, AUDIO, FOTO
È facoltà di ME e RTV di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e diffondere da terzi una o più fasi del San Marino Song Contest, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico. Ciascun Concorrente autorizza, con la sottoscrizione della liberatoria allegata alla domanda d’iscrizione, tali fotografie, registrazioni e riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine connessi alla sua pubblica esecuzione ed alla sua presenza al San Marino Song Contest, anche ai fini delle eventuali operazioni di carattere promo-pubblicitarie di cui al precedente punto, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia da ME che dai terzi.
È altresì facoltà di ME di utilizzare le suddette fotografie per l’eventuale realizzazione di un libro fotografico relativo al San Marino Song Contest, nonché di pubblicare e diffondere le predette fotografie, registrazioni e riprese attraverso siti internet, radio web, tv web e social network.
ME, in particolare, avrà la facoltà di sub-licenziare i diritti a terzi in special modo alla Segreteria di Stato.
Art. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Nel periodo di vigenza del presente Regolamento, ME, a proprio insindacabile giudizio, potrà apportare allo stesso integrazioni e modifiche per esigenze insindacabilmente valutate da ME per fini organizzativi e funzionali. ME potrà anche per fatti imprevisti o sopravvenuti, compresa l’eventuale problematica legata al Covid, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico della manifestazione facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione.
Le suddette integrazioni e modifiche dovranno considerarsi pienamente valide ed efficaci nel momento in cui verranno pubblicate sul Sito internet del Dreaming San Marino Song Contest e pertanto tutti i Concorrenti sono tenuti a consultare detto Sito.
Art. 10 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, di ogni genere e tipo, previste dal presente Regolamento saranno validamente effettuate tramite pubblicazione sul Sito internet del Dreaming San Marino Song Contest oppure tramite servizio telematico agli indirizzi e-mail indicati dai Concorrenti nella domanda d’iscrizione.
I Concorrenti sono pertanto tenuti a consultare il Sito internet del Dreaming San Marino Song Contest e ME declina sin d’ora ogni tipo di responsabilità per eventuali disguidi, ritardi o mancati recapiti telematici.
Art. 11 – ARBITRATO
Ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione del presente Regolamento sarà definita con apposito ricorso al Collegio Arbitrale.
La parte interessata dovrà preliminarmente inviare a ME apposita lettera a/r di contestazione nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l’evento che la parte intende impugnare. Qualora ME dichiari infondate le contestazioni sollevate dalla parte interessata, quest’ultima dovrà presentare al Collegio Arbitrale, presso la sede di seguito specificata, apposito ricorso nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della lettera a/r di rigetto da parte della ME.
La sede del Collegio Arbitrale è a San Marino. Il Collegio Arbitrale, il quale deciderà, quale amichevole compositore, senza formalità di procedure e nel più breve tempo possibile, sarà composto da tre membri: uno nominato da ME, uno dal ricorrente ed uno, con funzione di Presidente, dalla Segreteria di Stato.
Il giudizio del Collegio Arbitrale sarà insindacabile ed inappellabile.
Con l’accettazione del presente Regolamento il Concorrente si rimette alla decisione presa.
San Marino, lì 24/10/2025

